contrattualistica - sempre legittimo il recesso per giusta causa nei rapporti professionali

pur in presenza di un patto che esclude la facoltà anticipata di recesso, se non in determinate ipotesi espressamente previste, resta salvo il diritto delle parti medesime di recedere immediatamente da un rapporto di collaborazione professionale continuativa in presenza di una giusta causa, ossia di un rilevante inadempimento alle obbligazioni contrattuali di una parte, tale da escludere l'interesse dall'altra alla conservazione del rapporto. lo ha precisato il giudice di legittimità con sent. 9 febbraio 2016, n. 2519 relativa ad una controversia insorta tra un banca ed un ex dipendente che aveva intrapreso con il datore di lavoro un rapporto di consulenza professionale.

l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, osserva la corte in adesione a quanto enunciato in altri precedenti, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia -in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali- assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

nel caso di specie, la corte territoriale, in ragione del grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del ricorrente, aveva accolto l'impugnazione del datore di lavoro avverso la decisione di prime cure che lo aveva invece condannato a pagare in favore del ricorrente medesimo rilevanti somme a titolo di compensi maturati per lo svolgimento di una consulenza professionale sino alla data di proposizione della domanda di risoluzione giudiziale del rapporto intercorso con il datore di lavoro del quale era stato in precedenza dipendente, rigettando tutte le domande avanzate dal ricorrente con il ricorso introduttivo.

in particolare, accogliendo il quinto motivo di ricorso, la s.c. ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, condannato la società datrice di lavoro al pagamento dei compensi non corrisposti e maturati fino al momento del legittimo recesso comunicato al prestatore di lavoro.